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Comune di Paceco
Provincia di Trapani
SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO
Determina N° 70 del 03.05.2012
OGGETTO: Adeguamento oneri concessori di cui alla legge 10/77 per l’anno 2012 (art. 17, comma 12, della legge regionale 16.04.2003, n°4).
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Visti:
• La legge 18 agosto 1942, n°1150 e successive modifiche ed integrazioni;
• La legge 28 gennaio 1977, n°10 e successive modifiche ed integrazioni;
• La legge regionale 27 dicembre 1978, n°71 e successive modifiche ed integrazioni;
• II decreto 31 maggio 1977, n°90 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 26, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'ari 5 della citata legge n°10 del 1977;
• II decreto 10 marzo 1980, n°67 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 aprile 1980, n°17, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'ari. 10 della citata legge n. 10 del 1977;
• La circolare 1 giugno 1977 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico esplicativa del citato decreto n°90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
• L’art. 17, comma 12, della legge regionale 16.04.2003, n°4 (G.U.R.S. 17 aprile 2003, n°17) che ha così sostituito l'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni”;.
“2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi".
• La Circolare dell’A.R.T.A. 28 ottobre 2003, n°4 – “Articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 -
• La Delibera di Giunta Municipale n. 32 del 20.04.2012relativa all’adeguamento degli oneri di cui alla legge 10/77;
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato:
PROPONE AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
L’aggiornamento degli oneri di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e s.m.i, per l’anno 2012, utilizzando la rivalutazione monetaria dell’ISTAT FOI “indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, al netto dei tabacchi, per il periodo gennaio 2011 dicembre 2011, che risulta pari al 2,80%”;
Di stabilire che le aliquote relative agli oneri di urbanizzazione di cui all’art.5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. da applicare per l’anno 2012 sono:
( €/mc 29.61 x 2.80% ISTAT ) = €/mq. 30.43
• Insediamenti a carattere residenziale = €/mc. 6,78
• Insediamenti a carattere stagionale = €/mc. 10,64
• Insediamenti in zona omogenea E (agricola) = €/mc. 1,53
• Insediamenti commerciali e direzionali = €/mc. 30,43
• Insediamenti artigianali.= €/mq. 5,43
• Insediamenti industriali = €/mq. 5,56
• Insediamenti turistici = €/mc. 7,60
Dare atto che:
a) nei casi di cambio destinazione d’uso ad attività commerciale con superficie inferiore a 150 metri quadrati si applica quanto stabilito dalla Delibera di G.M. n°64 del 11/05/2004 avente per oggetto “Applicazione dell’aliquota relativa agli insediamenti residenziali”.
b) Per le Z.T.O. “A e B” nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti si applica la riduzione del 50% (Circolare Regionale Assessorato Sviluppo Economico 31/05/1977 concernente l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione delle tabelle parametriche pubblicata nella GURS il 18/06/1977 n°26).
Rivalutazione monetaria del costo di costruzione art. 6 legge 28 gennaio 1977 n. 10
Tenuto conto che l’art.6 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, come sostituito dall’art.7 della legge 24 dicembre 1993, n°537 ha stabilito che:
“Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n° 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione”.
Il costo base per la costruzione di nuovi edifici è stato stabilito alla data del 28.06.1990 nella misura di €.129,10 dal Decreto Ministero Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. del 28.06.1990, n°149.
In ottemperanza al sopra menzionato art.7 della legge n°537/1993, l’Ufficio ha aggiornato il costo di costruzione per gli anni 1998-
L’adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2011 determinato con (determina del Responsabile del IV Settore) ha stabilito il costo base al metro quadrato per la costruzione di nuovi edifici nella misura di €. 215,41 /mq.
Utilizzando la variazione dei costi diretti per la realizzazione di un fabbricato residenziale utilizzando l’indice ISTAT FOI indice nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati indice generale al netto dei tabacchi, dal gennaio 2011 al dicembre 2011 è pari al 2,80%, ( €215,41 anno 2011 x 2.80% incremento ISTAT = €.221,38)
Stabilire che il costo di costruzione al metro quadrato per le costruzione dei nuovi edifici per l’anno 2012 è pari €. 221.38 ( costo di costruzione anno 2012 ).
L’art.10 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, ha stabilito il costo di costruzione relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza ed in particolare:
“La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione”.
Con la determina n°94 del 27.12.2005 il sindaco ha stabilito quanto segue:
Nei casi di interventi su edifici destinati alla residenza, ed alla realizzazione di uffici e circoli privati come: gli studi professionali, i circoli culturali che non svolgono attività dirette allo scambio della produzione di beni, il costo di costruzione è determinato nel 5 per cento in relazione al costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati per ottenere la concessione;
Il costo di costruzione relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza è pari ad una quota pari al 7 per cento del costo documentato di costruzione nel caso di attività commerciali con una superficie fino a 150 metri quadrati come: bar, gioiellerie, supermercati, mercerie, trattorie, ristoranti, pizzerie;
Il costo di costruzione relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza è pari ad una quota pari al 2 per cento del costo documentato di costruzione nel caso di attività sportive come: palestre etc.;
Il costo di costruzione di cui all’art. 6 della legge n°10/77 è determinato all’atto del rilascio della concessione edilizia e la stessa è corrisposta in corso d’opera, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, e in ogni modo prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ( art.11 legge n°10/77 ).
Il costo documentato, redatto sulla base del prezziario regionale vigente e redatto a cura del Direttore dei lavori per i quali si chiede la concessione edilizia deve riportare l'attestazione del capo dell'Ufficio Tecnico che i prezzi sono congrui. E' prevista l'erogazione di somme a conguaglio, qualora ultimati i lavori il direttore dei lavori presenti un consuntivo di spesa giustificativo, corredato da idonea documentazione.
Dare atto che ai sensi dell’art.17 comma 12 della L:r: 16.04.2003 n. 4 gli oneri di concessione aggiornati saranno applicati dal 01 gennaio 2012;
Il costo di costruzione di cui all’art.6 della legge n°10/77 è determinato all’atto del rilascio della concessione edilizia e la stessa è corrisposta in corso d’opera, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, e in ogni modo prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (art.11 legge n°10/77).
Paceco li 26.04.2012
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Ingardia Cristofaro
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IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Viste le norme vigenti in materia tutto ciò premesso, considerato e rilevato e proposto:
DETERMINA
L’aggiornamento degli oneri di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e s.m.i, per l’anno 2012, utilizzando la rivalutazione monetaria dell’ISTAT FOI “indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, al netto dei tabacchi, per il periodo gennaio 2011 dicembre 2011, che risulta pari al 2,80%”;
Di stabilire che le aliquote relative agli oneri di urbanizzazione di cui all’art.5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. da applicare per l’anno 2012 sono:
( €/mc 29.61 x 2.80% ISTAT ) = €/mq. 30.43
• Insediamenti a carattere residenziale = €/mc. 6,78
• Insediamenti a carattere stagionale = €/mc. 10,64
• Insediamenti in zona omogenea E (agricola) = €/mc. 1,53
• Insediamenti commerciali e direzionali = €/mc. 30,43
• Insediamenti artigianali.= €/mq. 5,43
• Insediamenti industriali = €/mq. 5,56
• Insediamenti turistici = €/mc. 7,60
Dare atto che:
c) nei casi di cambio destinazione d’uso ad attività commerciale con superficie inferiore a 150 metri quadrati si applica quanto stabilito dalla Delibera di G.M. n°64 del 11/05/2004 avente per oggetto “Applicazione dell’aliquota relativa agli insediamenti residenziali”.
d) Per le Z.T.O. “A e B” nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti si applica la riduzione del 50% (Circolare Regionale Assessorato Sviluppo Economico 31/05/1977 concernente l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione delle tabelle parametriche pubblicata nella GURS il 18/06/1977 n°26).
Stabilire che il costo di costruzione al metro quadrato per le costruzione dei nuovi edifici per l’anno 2012 è pari €. 221.38 ( costo di costruzione anno 2012 ).
Nei casi di interventi su edifici destinati alla residenza, ed alla realizzazione di uffici e circoli privati come: gli studi professionali, i circoli culturali che non svolgono attività dirette allo scambio della produzione di beni, il costo di costruzione è determinato nel 5 per cento in relazione al costo degli interventi stessi, in base ai progetti presentati per ottenere la concessione;
Il costo di costruzione relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza è pari ad una quota pari al 7 per cento del costo documentato di costruzione nel caso di attività commerciali con una superficie fino a 150 metri quadrati come: bar, gioiellerie, supermercati, mercerie, trattorie, ristoranti, pizzerie;
Il costo di costruzione relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza è pari ad una quota pari al 2 per cento del costo documentato di costruzione nel caso di attività sportive come: palestre etc.;
Il costo documentato, redatto sulla base del prezziario regionale vigente e redatto a cura del Direttore dei lavori per i quali si chiede la concessione edilizia deve riportare l'attestazione del capo dell'Ufficio Tecnico che i prezzi sono congrui. E' prevista l'erogazione di somme a conguaglio, qualora ultimati i lavori il direttore dei lavori presenti un consuntivo di spesa giustificativo, corredato da idonea documentazione.
Paceco ……………………….
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Ing. Antonio Fabrizio Mirabile